Art. 3.
(Composizione ed elezione).

      1. L'Assemblea è composta da settantotto componenti eletti nell'ambito delle circoscrizioni elettorali previste per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia dall'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni. Per la presentazione delle candidature

 

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e per l'elezione dei componenti dell'Assemblea si applicano le disposizioni di cui ai titoli III, IV e V della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, salvo quanto previsto espressamente dalla presente legge costituzionale.
      2. Nella votazione per l'elezione dei membri dell'Assemblea non è ammessa l'espressione del voto di preferenza. L'ufficio centrale circoscrizionale di ciascuna circoscrizione proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista secondo l'ordine progressivo di presentazione.
      3. Quando in una circoscrizione sia costituito un gruppo di liste con le modalità indicate dall'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, ai fini della assegnazione dei seggi alle singole liste che compongono il gruppo, l'ufficio elettorale circoscrizionale divide la cifra circoscrizionale di ciascuna lista componente il gruppo per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste, e quindi sceglie i più alti tra i quozienti così ottenuti, in numero eguale a quello dei seggi da attribuire al gruppo, disponendoli in una graduatoria decrescente; si determinano in tale modo i quozienti più alti e, quindi, il numero di seggi spettanti ad ogni lista. Qualora, sulla base delle disposizioni di cui al presente comma, la lista di minoranza linguistica non ottenga neppure un seggio, l'ultimo seggio spettante al gruppo di liste collegate nella circoscrizione è comunque attribuito alla lista di minoranza linguistica, purché questa abbia ottenuto una cifra elettorale non inferiore a 50 mila.